
Le agevolazioni per la prima casa sono sgravi fiscali che hanno l’obiettivo di incentivare l’acquisto di immobili che dovranno essere adibiti ad abitazione principale.
Quali sono?
Innanzi tutto, bisogna distinguere due casi: quando il venditore è un privato da quando è un’impresa.
Quando il venditore è un privato si ha diritto alle seguenti agevolazioni:
- imposta di registro pari al 2% (anziché al 9%), con un minimo di 1.000 euro
- imposta ipotecaria pari a 50 euro
- imposta catastale pari a 50 euro
Nel caso in cui ad acquistare sia un’impresa con vendita soggetta a Iva:
- imposta di registro fissa di 200 euro
- imposta ipotecaria fissa di 200 euro
- Iva ridotta al 4%
- imposta catastale fissa di 200 euro
Queste agevolazioni si applicano anche alle pertinenze anche nel caso di acquisto mediante atto separato a patto che rientrino nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ogni categoria.
A chi spettano
Per poterne beneficiare, occorre rispettare alcuni requisiti sia per quanto riguarda l’immobile, sia per quanto riguarda l’acquirente. É necessario che l’immobile appartenga alle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/6 (abitazioni di tipo rurale)
- A/7 (villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)
Per poter fruire delle agevolazioni per la prima casa, è necessario che l’acquirente si trovi in determinate condizioni:
- non sia titolare, esclusivo o in comunione dei beni con il coniuge, di un altro immobile nello stesso comune
- su tutto il territorio nazionale non sia titolare di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su un altro immobile acquistato beneficiando delle agevolazioni per la prima casa.
Queste condizioni devono essere dichiarate nell’atto di acquisto. A partire dal 1° gennaio 2016 l’acquirente di un immobile che è già titolare di un altro immobile acquistato con le agevolazioni, potrà fruire comunque dei suddetti benefici, purché l’immobile già posseduto venga ceduto entro 1 anno dal nuovo acquisto.
Decadenza dalle agevolazioni
Si decade dalle agevolazione nei seguenti casi:
- non si sposti la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dalla data dell’acquisto
- se il vecchio immobile posseduto e acquistato con agevolazioni non venga venduto nel giro di 1 anno dal nuovo acquisto l’acquirente dovrà corrispondere gli interessi e pagare una sanzione del 30%
- l’acquirente trasferisca per vendita o donazione la nuova casa agevolata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto. Per evitare la decadenza è necessario che entro 1 anno si riacquisti un altro immobile da destinare ad abitazione principale. Non è valida, per evitare la decadenza, la stipula di un compromesso.