
L’usufrutto è regolato dall’art. 981 del cod.civ. che cita: “L’usufrutto è il diritto reale che consente all'usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare – compresi i frutti -, con l’obbligo di non mutare la destinazione economica”, implicando di fatto una limitazione dei diritti del proprietario.
Il diritto di usufrutto si stabilisce in diversi modi:
- per legge, come nel caso dei genitori che hanno l’usufrutto sui beni dei figli
- per usucapione, cioè il possesso pacifico, pubblico e continuativo di un bene
- per volontà delle parti attraverso un contratto o volontà testamentaria
La durata dell’usufrutto può essere varia, quando è fissata una data specifica nel contratto, oppure può essere vitalizio, cioè fino alla morte dell’usufruttuario. Da quanto detto finora appare chiaro che al momento della costituzione dell’usufrutto, il proprietario dell’immobile perde la piena proprietà mantenendo la sola nuda proprietà continuando a disporne potendo, ad esempio, vendere l’immobile sul quale continuerà ad insistere il diritto di usufrutto che non si estingue con la vendita.
Cedere l’usufrutto
L’art. 980 del cod. civ stabilisce la possibilità di cedere il diritto di usufrutto a terzi, a meno che questo sia espressamente vietato dal contratto. A sua volta l’usufruttuario può cedere a terzi il suo diritto dandone avviso al nudo proprietario. La durata della cessione può essere temporanea o per tutta la vita dando vita a due ipotesi:
- se l’usufrutto originario è vitalizio, la cessione termina con la morte dell’usufruttuario originario
- se l’usufrutto originario è a tempo determinato la cessione termina alla scadenza dell’usufrutto iniziale.