
Il termine che stabilisce la durata del contratto di locazione è stabilito al momento della stipula dell’atto. Tuttavia, può accadere che proprietario e inquilino, di comune accordo, prima della scadenza decidano di sciogliere il contratto; in tal caso si ha la risoluzione consensuale dello stesso. Che succede se è il solo conduttore a voler recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza? La risposta è che è comunque possibile a patto di rispettare determinate condizioni; in tal caso si potrà procedere con la rescissione unilaterale su richiesta dell’inquilino.
Requisiti per disdire il contratto di affitto
Il conduttore può chiedere la rescissione anticipata del contratto di affitto in qualsiasi momento a patto che sussistano i motivi così come stabilito dall’articolo 3, comma 6 della Legge 431 del 1998 che riconosce la possibilità di recedere anticipatamente senza che vi sia una clausola specifica all’interno del contratto di locazione, solo in presenza di ragioni considerate gravi dal legislatore. Tali ragioni devono riguardare circostanze:
- oggettive
- imprevedibili
- inevitabili
- sopraggiunte dopo la stipula dell’accordo
- non dipendenti e non note al locatario
La norma non specifica quali debbano essere i gravi motivi e il locatore può comunque contestare queste circostanze e in tal caso le parti dovranno rivolgersi all’Autorità Giudiziaria: sarà il Giudice ad accertare la presenza o meno dei gravi motivi.
Termini per il preavviso e restituzione del deposito cauzionale
Per poter disdettare regolarmente un contratto di locazione è necessario rispettare anche alcuni requisiti:
- la lettera di disdetta deve essere inviata al padrone di casa almeno 6 mesi prima della data in cui si intende lasciare l’immobile
- la disdetta dovrà essere inoltrata in forma scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
- nella lettera deve essere indicata la data in cui il conduttore intende lasciare l’immobile
- i dati relativi all’inquilino e al contratto stesso
- indicare i gravi motivi che spingono l’inquilino a interrompere anticipatamente il contratto.
In caso di disdetta l’inquilino che abbia dato il giusto preavviso al locatore sarà tenuto a corrispondere il canone di locazione fino al rilascio. Qualora il conduttore abbandoni la casa senza aver dato il giusto preavviso, dovrà risarcire al proprietario gli eventuali danni subiti che ovviamente dovrà dimostrare.
Cauzione e imposte
La cauzione versata dall’inquilino all’atto della sottoscrizione del contratto resterà nelle mani del proprietario fino alla presa in visione dell’appartamento da parte del locatore: una volta rilasciato l’immobile e constatata l’assenza di danni il proprietario potrà restituirla al conduttore.
Inoltre, l’inquilino che disdetta il contratto di affitto deve versare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto l’imposta di registro utilizzando gli appositi canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure il modello F24.