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Bonus giovani prima casa

Il bonus giovani prima casa è una misura a favore degli under 36 che vogliono acquistare la prima casa. É stato introdotto con il Decreto Sostegni bis in scadenza il 30 giugno 2022 e prorogato dalla legge di bilancio 2022 di altri sei mesi fino al 31 dicembre 2022. Il fondo stanziato per quest'anno e di 242 milioni di euro.

I vantaggi del bonus

Il bonus introduce una serie di agevolazioni riconosciute agli under 36 per l'acquisto della prima casa per gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022e prevede i seguenti benefici: per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore. Il credito d’imposta può essere: portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928 esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. Un ulteriore vantaggio si ha anche in caso di stipula di un contratto di mutuo poiché lo Stato copre fino all'80% dell'importo concesso fino a un massimo di 250.000 euro a tassi agevolati.

A chi spetta il Bonus

Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020. Oltre a questi requisiti è necessario rispettare anche quelli già stabiliti per usufruire dell'agevolazione prima casa, quindi è necessario che l'acquirente: abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Quali immobili

Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

A/2 (abitazioni di tipo civile)

A/3 (abitazioni di tipo economico)

A/4 (abitazioni di tipo popolare)

A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)

A/6 (abitazione di tipo rurale)

A/7 (abitazioni in villini)

A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.


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