L’AQE Attestato di Qualificazione Energetica è un elaborato che certifica, in sede di deposito della fine lavori, il rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione energetica ex Legge 10. L’art. 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005 definisce l’attestato di qualificazione energetica AQE come:
“il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.”
AQE: quando è obbligatoria
L’attestazione AQE è obbligatoria in alcuni casi, nello specifico quando si tratta di:
- edifici di nuova costruzione
- nuovi impianti installati in edifici già esistenti
- lavori di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che costituiscono l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore ai 1000 metri quadrati
- un caso di demolizione e di successiva ricostruzione (in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore ai 1000 metri quadrati)
- l’applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso in cui l’ampliamento stesso risulta con volume superiore al 20% dell’intero edificio esistente
- la sostituzione di generatori di calore.
L’AQE non è obbligatoria nei seguenti casi:
- gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
- edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
- fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
- edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Chi deve firmarlo e come presentarlo
L’Attestato di Qualificazione Energetica viene redatto attraverso il software Termo (aggiornato al D.M. 26/06/2015) che permette di crearlo in conformità alle nuove linee guida nazionali del 2015. L’AQE viene firmato dal direttore nella fase di fine lavori (“Aqe fine lavori”) in modo tale da adempiere all’obbligo di asseverare come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell’edificio. L’AQE va presentato “al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.” (art. 8 DLGS n. 192 del 2005, comma 2) Il direttore dei lavori che omette la presentazione dell’AQE può incorrere in sanzioni tra 1000 euro e 6000 euro.
AQE e APE: quali sono le differenze
L’AQE si differenza dall’APE per tre aspetti fondamentali:
- l’AQE può essere redatto anche da un tecnico abilitato che è stato coinvolto nei lavori dell’ edificio da valutare, mentre nel caso dell’APE il certificatore energetico è un soggetto estraneo alle altre fasi del processo di progetto e realizzazione in quanto ha un ruolo di “collaudatore”
- l'AQE non prevede l’assegnazione di una classa energetica ma solo “una proposta”
- l’AQE va consegnato al comune mentre l’APE alla Regione